Oratorio della Crocetta
Visitando questo sito scoprirai il passato, il presente, di una piccola Chiesa, ricca di tanta storia.
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Atto
costitutivo dell’associazione
CROCETTA onlus
Comitato Restauro Oratorio Crocetta E Tutela
Tesori Artistici»
DENOMINAZIONE
1) L'associazione si
denomina "Comitato Restauro Oratorio Crocetta E Tutela Tesori Artistici
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ed utilizzerà l’acronimo
«CROCETTA Onlus».
SEDE
2) L'associazione ha
sede in Cento (Ferrara)
DURATA
3) L'associazione ha
durata illimitata.
SCOPO
4) L'associazione
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro
ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori:
A) della tutela, promozione e
valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge
1-6-1939, n. 1089;
B) della promozione della cultura e
dell'arte;
in particolare,
l’associazione ha lo scopo di promuovere, finanziare ed eseguire le opere di
restauro dell’Oratorio della Crocetta di Penzale in Cento, in proprietà della
Parrocchia di Penzale e di provvedere alla sua cura perché possa essere
destinato alla sua antica e sempre viva destinazione religiosa e culturale.
L'associazione si
inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra
elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non
prevalente.
5) L'associazione
può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione
pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con
altre istituzioni.
SOCI
- CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
6) Sono soci
dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che
saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi
dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Tutti i soci hanno
uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti
a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio
Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e
valida per l'anno successivo.
Le prestazioni
fornite dai soci non possano essere retribuite.
7) L'ammissione
all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
E’ in facoltà di
ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma
scritta inviata all'associazione.
Le quote sono
intrasferibili.
8) L'esclusione del
socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal
Consiglio direttivo.
I soci recedenti od
esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non
possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul
patrimonio dell'associazione.
Il Consiglio
Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al
versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi
dell'art. 6.
PATRIMONIO
9) Il patrimonio
dell'associazione è costituito da:
- contributi degli
aderenti;
- contributi di
privati;
- contributi di
fondazioni bancarie;
- contributi dello
Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche
e documentate attività o progetti;
- donazioni e
lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti
da convenzioni;
- entrate derivanti
da attività commerciali e produttive marginali.
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
10) Sono organi
dell'associazione:
- l'assemblea dei
soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei
revisori.
Tutte le cariche
sociali sono assunte a titolo gratuito
ASSEMBLEA
11) L'assemblea è
costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea
ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea è
altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o
quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un
quinto degli associati.
All'assemblea devono
annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del
Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione:
- il bilancio
dell'esercizio sociale;
L'assemblea delibera
inoltre in merito:
- alla nomina del
Consiglio direttivo;
- alla nomina del
Collegio Revisori;
- ad altri argomenti
che siano proposti all'ordine del giorno.
L'assemblea può
inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche
dello statuto e sullo scioglimento della associazione.
12) Le convocazioni
dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno
dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
13) Ogni socio ha
diritto ad un voto.
Ciascun socio può
farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del consiglio
direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.
Nessun socio può
rappresentare più di due soci.
In prima
convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed
il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che
deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le
deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di
modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda
convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di
scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in
seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
14) L'associazione è
amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a quindici membri.
Il Consiglio
direttivo dura in carica
anni ed i suoi
membri sono rieleggibili.
15) Il Consiglio
direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta
di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza
della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto
dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più
anziano d'età.
Il consigliere che,
senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del
Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà
provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.
Il consigliere così
nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
16) Al Consiglio
Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che
straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al
Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione
potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare il
Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali
dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua,
delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio
d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.
PRESIDENTE
17) Il Consiglio
direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, se non vi ha
provveduto l’assemblea.
Al Presidente spetta
la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con
facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti
bancari e postali.
Il Presidente cura
l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle
assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri
devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto
di chiederne, a loro spese, estratti.
18) Il Presidente
custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa
tenendo aggiornata la contabilità.
Il Consiglio
Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro
verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti ad uno dei
suoi membri.
ESERCIZI
SOCIALI E BILANCIO
19) L'esercizio sociale
si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve
tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
La bozza di
bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il
bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede
dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne
volessero chiedere copia.
È fatto divieto
all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli
avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la
realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE
20) L’associazione
si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea
protratta per oltre due anni.
L'assemblea che
delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori
stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I
liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre
1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale
operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
COLLEGIO
DEI REVISORI
21) Il Collegio dei
Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i
non soci, dall’assemblea, la quale designa anche il Presidente.
Il collegio dei
revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne
riferisce all’assemblea.
NORME
APPLICABILI
22) Per tutto quanto
qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice
Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.
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